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Il referendum nella Repubblica di San Marino: cenni storici, costituzionali e giurisprudenziali
Siamo naturalmente portati a ritenere le vicende afferenti la Repubblica di San Marino come ontologicamente continuative con la realtà italiana. Se quanto affermato non può non essere vero per la natura fisiologica dei confini geografici, ed anche per una certa continuità delle vicende storiche dell’Italia centrale, non si può correre il rischio di valutare anche in campo strettamente giuridico la caratteristica di enclave della Nazione del Titano. Quanto affermato non è dipendente dalle peculiari denominazioni degli organi costituzionali presenti nella Repubblica di San Marino: i romantici nomi di derivazione medioevale, infatti, non si possono automaticamente tradurre con gli attuali nomi degli organi costituzionali presenti nella realtà della Repubblica italiana. L’Arengo ed il Consiglio Grande e Generale non trovano dei simmetrici corrispettivi nel diritto pubblico italiano, e così il Congresso di Stato, le Giunte di Castello, i Capitani Reggenti, ecc. Si è pertanto inteso affrontare con questa riflessione uno specifico aspetto, del tutto originale invero, dell’esercizio della democrazia diretta nell’esperienza giuridica della Repubblica del Titano. A differenza dell’esperienza italiana in tale materia, all’interno della Carta dei diritti della Repubblica di San Marino, sono presenti forme di referendum del tutto peculiari, oltre a quello tipicamente abrogativo. A partire dal 2016 in poi, peraltro, altra singolarità sammarinese (che da più parti si ritiene necessaria anche in Italia), è risultata essere quella relativa all’abolizione del quorum necessario per la validità delle consultazioni referendarie. Con il presente lavoro si è cercato di riflettere, anche attesa una non sempre costante ricostruzione sistematica in materia da parte di una recente dottrina, come la giurisprudenza del Collegio Garante della Repubblica di San Marino abbia influito sull’ordinamento interno, in particolare per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità dei referendum proposti.
Introduzione
Siamo naturalmente portati a ritenere le vicende afferenti la Repubblica di San Marino come ontologicamente continuative con la realtà italiana. Se quanto affermato non può non essere vero per la natura fisiologica dei confini geografici, ed anche per una certa continuità delle vicende storiche dell’Italia centrale, non si può correre il rischio di valutare anche in campo strettamente giuridico la caratteristica di enclave della Nazione del Titano.
Quanto affermato non è dipendente dalle peculiari denominazioni degli organi costituzionali presenti nella Repubblica di San Marino: i romantici nomi di derivazione medioevale, infatti, non si possono automaticamente tradurre con gli attuali nomi degli organi costituzionali presenti nella realtà della Repubblica italiana. L’Arengo ed il Consiglio Grande e Generale non trovano dei simmetrici corrispettivi nel diritto pubblico italiano, e così il Congresso di Stato, le Giunte di Castello, i Capitani Reggenti, ecc.
Si è pertanto inteso affrontare con questa riflessione uno specifico aspetto, del tutto originale invero, dell’esercizio della democrazia diretta nell’esperienza giuridica della Repubblica del Titano. A differenza dell’esperienza italiana in tale materia, all’interno della Carta dei diritti della Repubblica di San Marino, sono presenti forme di referendum del tutto peculiari, oltre a quello tipicamente abrogativo. A partire dal 2016 in poi, peraltro, altra singolarità sammarinese (che da più parti si ritiene necessaria anche in Italia), è risultata essere quella relativa all’abolizione del quorum necessario per la validità delle consultazioni referendarie.
Con il presente lavoro si è cercato di riflettere, anche attesa una non sempre costante ricostruzione sistematica in materia da parte di una recente dottrina, come la giurisprudenza del Collegio Garante della Repubblica di San Marino abbia influito sull’ordinamento interno, in particolare per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità dei referendum proposti.
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