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L’accertamento dei redditi nei giudizi famiglia
Con questa pubblicazione la Commissione Famiglia e Minori dell’Ordine degli Avvocati di Roma intende fornire un aiuto concreto al lavoro dei Colleghi che si occupano del Diritto di Famiglia, mettendo la propria competenza e professionalità al servizio dei propri assistiti.
Gli avvocati della famiglia, anche a seguito delle importanti Riforme che si sono avvicendate, devono costantemente impegnarsi, dapprima per comprendere ed interpretare le modifiche operate dal legislatore e, successivamente per procedere alla corretta applicazione delle stesse.
Da ultimo, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. Legge Cartabia, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, ha radicalmente modificato la normativa di riferimento.
Tralasciando ogni commento sulla necessità della suddetta riforma e sulle diverse integrazioni e/o modificazioni che nel complesso sono state, a diverso titolo, apportate, la presente pubblicazione si propone di trattare, con il contributo degli illustri componenti della Commissione Famiglia, gli aspetti economici e patrimoniali e, più in particolare, quello relativo all’accertamento dei redditi nei giudizi di famiglia.
Prefazione di Lucilla Anastasio
Con questa pubblicazione la Commissione Famiglia e Minori dell’Ordine degli Avvocati di Roma intende fornire un aiuto concreto al lavoro dei Colleghi che si occupano del Diritto di Famiglia, mettendo la propria competenza e professionalità al servizio dei propri assistiti.
Gli avvocati della famiglia, anche a seguito delle importanti Riforme che si sono avvicendate, devono costantemente impegnarsi, dapprima per comprendere ed interpretare le modifiche operate dal legislatore e, successivamente per procedere alla corretta applicazione delle stesse.
Da ultimo, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. Legge Cartabia, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, ha radicalmente modificato la normativa di riferimento.
Tralasciando ogni commento sulla necessità della suddetta riforma e sulle diverse integrazioni e/o modificazioni che nel complesso sono state, a diverso titolo, apportate, la presente pubblicazione si propone di trattare, con il contributo degli illustri componenti della Commissione Famiglia, gli aspetti economici e patrimoniali e, più in particolare, quello relativo all’accertamento dei redditi nei giudizi di famiglia.
Invero, nelle cause di separazione e divorzio, il Giudice può disporre, attraverso apposita delega alla Guardia di Finanza territorialmente competente, indagini di polizia tributaria al fine di acquisire la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con le banche, la situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria del soggetto nei cui confronti la stessa indagine sia stata formalmente ammessa e addivenire in tal modo ad un accertamento della capacità reddituale e patrimoniale dello stesso.
Tale previsione era disciplinata dall’art. 5, comma 9, della Legge n. 898/1990, ove la norma precisava che: “I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso anche della polizia tributaria”.
Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, cd. “Riforma Cartabia”, con effetto dal 28 febbraio 2023, ha radicalmente modificato la disciplina in esame, abrogando la disposizione sopra indicata e prevedendo la statuizione di cui all’art. 473-bis.2, titolata “Poteri del giudice” che, in particolare, al comma 2, dispone: “Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria”.
La disposizione accorda l’utilizzo delle investigazioni della polizia tributaria in tutti gli ambiti processuali di natura civilistica che riguardano vicende che coinvolgono persone, minorenni e famiglie.
Inoltre, l’avvio della procedura di accertamento non è più condizionata dalla contestazione, almeno da una delle parti in giudizio, sull’effettiva posizione reddituale e patrimoniale dei singoli coniugi.
Dette indagini, consentiranno, quindi, di ricostruire la reale e concreta posizione reddituale e patrimoniale del soggetto sottoposto alla verifica e i risultati assumeranno rilievo sia sul piano civilistico, sia, ove ne ricorrano i presupposti, sotto il profilo tributario.
Non è sempre, infatti, possibile escludere che un coniuge apparentemente indigente, che abbia presentato una dichiarazione tributaria recante un reddito complessivo ai limiti della soglia di povertà, sia, al contrario, nella disponibilità di un ingente redditi e/o patrimonio, mai dichiarato al Fisco e/o di ricchezze dichiarate attraverso figure interposte, compiacenti, che ne hanno favorito l’occultamento, danneggiando in tal modo i figli o, comunque, i soggetti vulnerabili, e spesso anche solo l’altro genitore, in quanto “collocatario” della prole.
Cercheremo, quindi, attraverso una puntuale analisi dei mezzi e degli strumenti forniti dal Legislatore, anche alla luce della recente Riforma, di dare un contributo che possa essere di facile consultazione e di aiuto per tutti i Colleghi e le Colleghe che offrono la loro professionalità con quotidiana passione ed instancabile impegno in questo particolare e delicato settore del diritto.
Voglio ringraziare tutti gli autori dei Quaderni e l’Avv. Marco Meliti, quale vice-Coordinatore del Gruppo, per il loro prezioso contributo e per il tempo speso nella cura della redazione, nonostante i ritmi incessanti della nostra amata Professione.
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